Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comprensivo dei costi di gestione di cui all'articolo 2, valutato in 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, si provvede quanto a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per gli anni 2009 e 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.